
I candidati comunitari ovunque residenti e quelli non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25.07.98, n. 286, come modificato dall’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” accedono senza limitazioni di contingente:
- A) ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico:
se in possesso di un titolo di studio valido (allegati n.1 e n.2 ) e della documentazione indicata al Capitolo I, lettera A).
Per gli studenti provenienti da Paesi in cui è previsto uno speciale esame di idoneità accademica , vedere Capitolo I, paragrafo I.1.
Sono accettate “con riserva” le domande di coloro che frequentino l’ultimo anno di scuola secondaria e di coloro che siano in procinto di sostenere gli speciali esami di idoneità accademica previsti dall’ordinamento scolastico cui il titolo di studio si riferisce.
- B) ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico:
Sono accettate “con riserva” le domande di coloro che, pur avendo concluso il corso di studi, non siano ancora materialmente in possesso del relativo titolo.
I candidati presentano la domanda di iscrizione direttamente all’Università prescelta, secondo le modalità, i termini e la documentazione che viene richiesto di allegare, stabiliti da ciascun Ateneo.
Le necessarie informazioni sono disponibili sui siti web: www.miur.it > pagina "Università" > logo "Studenti stranieri" ovvero www.miur.it > pagina "Università" > rubrica "Studenti" > logo "Studiare in Italia" nonchè www.esteri.it > politica estera > politica culturale > attività > cooperazione universitaria > iscrizione studenti stranieri e possono comunque essere richieste alle Università stesse.
I candidati residenti all’estero possono rivolgersi, per informazioni, alle Rappresentanze italiane.
I titoli di studio, rilasciati da autorità estere, vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e di “dichiarazione di valore in loco” (Modelli E ed L) a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio. Gli studi post secondari (esami e crediti), eventualmente già compiuti, possono essere attestati dal “diploma supplement”, ove adottato.
Per la traduzione gli interessati, se all’estero, possono rivolgersi a traduttori locali e devono richiedere alla Rappresentanza italiana competente per territorio la certificazione della conformità della stessa traduzione. Se in Italia, possono rivolgersi al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali.
Fermo l’obbligo di traduzione per il titolo di studio, lo studente può verificare i posti che ciascun Ateneo riserva per i singoli corsi di laurea, nell'elenco informatizzato pubblicato nel sito del MIUR unitamente alle presenti norme, se e per quali lingue straniere sia o meno esonerato dal tradurre anche gli altri documenti da allegare.
Nei casi in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da scuola con ordinamento diverso da quello del Paese in cui il candidato risieda (es. studente svizzero che studi in scuola appartenente all’ordinamento britannico in Svizzera) oppure nel quale il candidato studi o abbia studiato (es. studente svizzero che studi in Kenia in una scuola appartenente all’ordinamento britannico), il titolo deve comunque essere munito di legalizzazione e di “dichiarazione di valore” della Rappresentanza italiana nel Paese al cui ordinamento appartiene la scuola che lo ha rilasciato (nei due precedenti esempi trattasi del Consolato Generale d'Italia in Londra).
Nei casi in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da una Università o da un Istituto superiore non universitario deve, comunque, essere munito di legalizzazione e di dichiarazione di valore della Rappresentanza italiana nel paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che lo ha rilasciato.
I candidati, al fine di ottenere i predetti atti consolari, devono inviare alle Rappresentanze italiane i titoli di studio già legalizzati dalle competenti Autorità del Paese che ha rilasciato il titolo, ove previsto dalle norme locali.
Per quanto attiene alla apposizione del timbro Apostille di cui alle convenzioni dell’Aja e di Bruxelles, vedere quanto indicato al Capitolo I, paragrafo 1.1
I candidati, in caso di richiesta di perfezionamento dei documenti di studio, devono rivolgersi alla Rappresentanza italiana competente per territorio utilizzando il modello C in una delle seguenti forme:
Il predetto modello è disponibile presso le Rappresentanze, e le Università, nonché sui rispettivi siti web.
I cittadini appartenenti ai Paesi dell’Unione richiedono l’iscrizione anagrafica al Comune ove intendono stabilire la propria dimora alle condizioni, modalità e termini fissati dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
L'iscrizione universitaria di cittadini italiani in possesso di titolo di studio estero, che non sia stato dichiarato equipollente ad un diploma italiano di istruzione secondaria di secondo grado dal competente Centro Servizi Amministrativi ai sensi delle norme in vigore, è regolata dall'art. 147 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 “Approvazione del Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore”.
I candidati presentano la domanda di iscrizione direttamente all'Università prescelta attenendosi alle modalità ed ai termini autonomamente stabiliti da ciascun Ateneo ed allegando la documentazione dallo stesso richiesta.
La domanda di iscrizione potrà essere accolta soltanto se il titolo di studio sarà accompagnato anche dalla certificazione consolare attestante, sulla base di idonea documentazione, l'effettivo compimento degli studi in istituzioni scolastiche situate all'estero, salvo che non si tratti dei titoli rilasciati dalle Scuole straniere in Italia, oggetto di specifici accordi bilaterali o dalle Scuole IBO funzionanti in Italia, riconosciute con i relativi decreti ministeriali (v.all.2).
Restano in ogni caso confermate anche per i cittadini italiani - salvo che i medesimi non abbiano già ottenuto la dichiarazione di equipollenza sopra citata - le indicazioni riguardanti i titoli di studio statunitensi e britannici , nonché quelli relativi a sistemi scolastici ordinati su meno di 12 anni complessivi di scolarità e quelli che comportano nei sistemi locali un successivo esame di idoneità accademica (v.all.1).
Per i documenti di studio relativi alla iscrizione a corsi di laurea magistrale non a ciclo unico valgono le norme previste ai precedenti punti II.1 lettera B) e II.3.