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Le Rappresentanze

  1. Accettazione delle domande
  2. Inoltro alle Università dell'elenco dei candidati
  3. Notifica dei candidati ammessi alle prove
  4. Rilascio dei visti di ingresso
  5. Scioglimento della riserva
  6. Restituzione documenti

1. Accettazione delle domande

Ciascuna Rappresentanza riceve le domande di preiscrizione dei cittadini stranieri non comunitari residenti nella propria circoscrizione, redatte in originale e duplice copia sul Modello “A”/Form “A” (versione in lingua inglese) corredate dalla documentazione prescritta.

In casi particolari, il Capo della Rappresentanza può accettare o meno la domanda presentata da candidati provenienti da Paesi terzi e temporaneamente residenti nella Circoscrizione di propria competenza, in base alla valutazione delle singole situazioni e tenendo conto anche del pubblico interesse.
Vengono accolte “con riserva” le domande di preiscrizione dei candidati che al momento della presentazione della richiesta di preiscrizione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, frequentino l’ultimo anno di scolarità e debbano ancora sostenere gli esami finali e - ove previsto dall’ordinamento locale - uno speciale esame di idoneità accademica. La Rappresentanza italiana competente riceverà il titolo finale o l’attestato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, al fine di sciogliere la predetta riserva.
Sono accettate “con riserva” le domande dei candidati che al momento della presentazione della domanda di preiscrizione ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico, pur avendo concluso il corso di studi, non siano ancora materialmente in possesso del relativo titolo.

Le rappresentanze Diplomatiche hanno competenza esclusiva sulla fase istruttoria e sulla firma delle dichiarazioni di valore che non possono essere delegate agli Istituti Italiani di Cultura.

2.Inoltro alle Università dell'elenco dei candidati

Le Rappresentanze inoltrano alle sedi universitarie prescelte dagli studenti, per posta elettronica, ove possibile certificata, il foglio excel (allegato 3), contenente l'elenco dei candidati, divisi per corso di laurea e di laurea specialistica/magistrale, con l'indicazione di tutte le informazioni necessarie riguardanti i singoli interessati.
Restituiscono agli studenti le domande di preiscrizione accolte, autenticate della firma e della fotografia, allegando:

per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico

i titoli di studio in originale, di cui all'allegato 1, legalizzati, nonché i titoli di cui all'allegato 2 per i quali siano previsti atti di legalizzazione;
fotocopia autenticata dei titoli di studio stessi, corredata di traduzione e di dichiarazione di valore (Mod. E).

per i corsi di laurea magistrale non a ciclo unico

La dichiarazione di valore relativa ai titoli di cui al punto a) è prodotta sul Modello L.

Copia conforme delle domande e di tutta la documentazione deve essere conservata agli atti d’ufficio della Rappresentanza per cinque anni, a disposizione delle Amministrazioni centrali.

Qualora risulti che gli Atenei abbiano pubblicizzato, unitamente all'elenco dei posti riservati per ogni singolo corso di laurea, la possibilità di curare nella propria sede, ad eccezione del titolo di studio, la traduzione dell'eventuale, ulteriore documentazione di studio, le Rappresentanze, ove possibile, ne danno informazione ai candidati interessati.

Le Rappresentanze forniscono alle Università recapito telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica cui rivolgersi, per eventuali contatti.

3. Notifica dei candidati ammessi alle prove

Le Rappresentanze pubblicizzano le seguenti informazioni ricevute da ogni Università:

4. Rilascio dei visti di ingresso

Ai fini della iscrizione a corsi di laurea tenuti in lingua italiana, è necessaria una adeguata conoscenza dell’italiano che dovrà essere provata dallo studente e/o accertata dalla Rappresentanza.
A tale scopo, lo straniero ai fini del rilascio del visto di ingresso per studi universitari, potrà dimostrare l'adeguata conoscenza della lingua italiana attraverso l'esibizione di certificazioni delle Università per Stranieri di Siena e di Perugia e della Terza Università degli studi di Roma. Qualora non si sia reso possibile il conseguimento in loco della suddetta certificazione, le Rappresentanze potranno richiedere analoga certificazione rilasciata da altri soggetti operanti in loco. Nell'ipotesi in cui lo studente straniero non sia in grado di produrre tale documentazione, la sua conoscenza della lingua italiana potrà essere verificata dalle Rappresentanze diplomatico-consolari in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura - ove presenti - attraverso un colloquio o nei modi ritenuti più opportuni.
Le Rappresentanze diplomatico-consolari forniscono adeguate informazioni sulle certificazioni o sulle verifiche, di cui al comma precedente, alle università di destinazione dei candidati, affinchè le medesime possano valutarle, nella loro autonomia, ai fini dell’eventuale esonero dall’esame di competenza linguistica previsto in sede.

In attesa di opportune iniziative in sede di specifici Accordi tra l'Italia e la Croazia, l'iscrizione degli studenti croati pendolari prescinde dall'obbligo degli stessi di richiedere il permesso di soggiorno e avviene previa esibizione del solo visto di ingresso (eventualmente ad ingressi multipli).

La Rappresentanza, previa acquisizione della documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in merito alle garanzie economiche, può rilasciare al candidato che risulti inserito negli elenchi degli ammessi alle prove – anche se “con riserva” - il visto d’ingresso per motivi di studio/Università al fine di consentire al richiedente di sostenere l’esame di ammissione all’Università.
Il visto per studio/Università può essere rilasciato – in una sola circostanza ed esclusivamente nei termini e nei tempi previsti dalle presenti Disposizioni - soltanto per consentire l’immatricolazione in Italia degli studenti stranieri. In nessun caso è previsto il rilascio del visto per studio/Università in favore di stranieri iscritti ad anni accademici successivi a quello di immatricolazione.
Né sarà possibile rilasciare visti di reingresso a studenti immatricolati ed in attesa di rilascio di primo permesso di soggiorno in quanto ciò non è previsto dalla normativa vigente.
Detto visto, rilasciato secondo le procedure indicate dalla Direzione Generale per gli Italiani all’estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri ed in presenza dei requisiti economici ed assicurativi appresso specificati, dovrà essere di tipo “D” (nazionale) con ingressi multipli e validità sempre superiore a 90 giorni (onde consentire agevolmente l’eventuale proroga del relativo permesso di soggiorno in caso di successiva immatricolazione ad un corso universitario) e, ove possibile, con validità fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
La Rappresentanza rilascia ai candidati una propria dichiarazione con la quale certifica in base a quale dei requisiti ed alla relativa documentazione probatoria, sia stato rilasciato lo specifico visto per motivi di studio.
A coloro che risultino ammessi “con riserva” ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico il visto d’ingresso può essere concesso solo dopo che i medesimi abbiano presentato il diploma di maturità e/o l’attestato sostitutivo a tutti gli effetti di legge e, se necessario, l’attestato di idoneità accademica.

5. Scioglimento della riserva

Le Rappresentanze a completamento delle domande e della documentazione già accettate “con riserva”, restituiscono agli studenti interessati all'immatricolazione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico gli ulteriori documenti di studio muniti dei prescritti atti, entro il termine di rilascio del visto di ingresso e, comunque, prima dello svolgimento delle prove di ammissione.
Qualora non sia possibile - per limiti di tempo - provvedere in tal senso, i candidati interessati sono ammessi alle prove stesse “con riserva”. Le Rappresentanze, in questo specifico caso, devono comunque dare conferma alle Università entro e non oltre il quindicesimo giorno dall'effettuazione delle prove di ammissione - via mail, integrando il foglio excel già utilizzato o a mezzo fax, dei nominativi di coloro che abbiano conseguito il titolo finale (indicando la votazione ottenuta) e/o di coloro che siano risultati idonei negli speciali esami di idoneità accademica previsti per l'accesso alle Università locali. Devono essere precisati i voti ottenuti per l'eventuale autonoma valutazione da parte delle Università anche di tale elemento, ai fini della determinazione del punteggio complessivo per la formazione delle graduatorie. Laddove non sia previsto un voto finale la Rappresentanza ne darà specifica precisazione, per evitare che in alcune sedi universitarie venga assegnato d'ufficio il voto minimo.
In tale ipotesi, la relativa documentazione è restituita dalle Rappresentanze agli studenti interessati tramite assicurata, o con altro mezzo che fornisca analoghe garanzie, entro il 30 settembre.

6. Restituzione documenti

Entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, le Rappresentanze restituiscono agli interessati le domande che non siano risultate conformi alle presenti norme con i documenti allegati, con lettera motivata e tramite assicurata, o con altro mezzo che fornisca analoghe garanzie, salvo che i medesimi non chiedano prima la restituzione presentandosi personalmente o dando delega a terzi.