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Ciascuna Università pubblicizza l'elenco dei posti riservati per ogni singolo corso di laurea agli studenti stranieri, al fine di consentire agli interessati di presentare la domanda di preiscrizione. Nell’elenco deve risultare anche se gli studenti devono o meno provvedere alla traduzione della documentazione da allagare alla domanda – ad eccezione del titolo di studio da tradurre obbligatoriamente. L'elenco dei posti riservati da tutte le Università per ogni singolo corso di laurea agli studenti stranieri così come i posti riservati dalle Istituzioni AFAM, sono altresi pubblicati sul sito http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/.
Le Università ricevono dalle Rappresentanze per posta elettronica il foglio excel contenente i nominativi dei candidati non comunitari residenti all'estero e le relative notizie necessarie per la preiscrizione di cui all'allegato 3).
Nel caso di richiesta di prescrizione ai corsi di laurea specialistica non a ciclo unico, per il quale è previsto che gli studenti possono, attraverso mezzi informatici o di comunicazione, contattare l’Ateneo prescelto per segnalare a quale corso di laurea intenderebbero iscriversi, le Università valutano la documentazione di studio acquisita informalmente, in modo da effettuare una preventiva valutazione delle singole candidature. L’Università potrà in tale modo comunicare agli interessati la possibile ammissione all’immatricolazione con eventuali obblighi formativi da recuperare, ovvero l’ammissione alle eventuali prove attitudinali ove definite dall’Ateneo o consigliare l’iscrizione ad altro corso di studio ritenuto idoneo.
La effettiva prescrizione al corso avviene comunque solo ed esclusivamente secondo le previste procedure da parte delle Rappresentanze diplomatico-consolari. I contatti preliminari diretti tra lo studente e l'Ateneo prescelto e le eventuali comunicazioni di accettazione che ne derivino non sono sostitutivi delle predette procedure.
La circostanza dovrà essere evidenziata nel sito web dell'Ateneo, in particolare nel caso di procedura di iscrizione on-line.
Le Università provvedono a:
Fatte salve specifiche procedure previste nella parte prima, capitolo primo I.11, le Università ammettono alle prove i candidati, "con riserva" e ricevono direttamente dallo studente, anziché dalle Rappresentanze, la domanda di preiscrizione autenticata della firma e della fotografia nonché dei documenti di studio, muniti dei prescritti atti e già restituiti agli studenti dalle Rappresentanze stesse. Forniscono, inoltre, agli interessati istruzioni su modalità e tempistica per la consegna di detti documenti.
Entro e non oltre il quindicesimo giorno dall'effettuazione delle prove di ammissione, le Università ricevono, via mail, le comunicazioni relative ai titoli di studio che per limiti di tempo non siano stati ancora restituiti ai candidati, con l'indicazione della votazione ottenuta e/o le informazioni riferite a coloro che siano risultati idonei negli speciali esami di idoneità accademica previsti per l'accesso alle Università locali, precisando i voti ottenuti per l'eventuale autonoma valutazione da parte delle stesse Università anche di tale elemento ai fini della determinazione del punteggio complessivo per la formazione delle graduatorie. Laddove non sia previsto un voto finale la Rappresentanza ne darà specifica precisazione, per evitare che in alcune sedi universitarie venga assegnato d'ufficio il voto minimo.
Le Università acquisiscono dagli studenti, a seguito della restituzione agli stessi da parte della Rappresentanza, la relativa documentazione in originale a partire dal 30 settembre.
La prova di conoscenza della lingua italiana si svolge presso la sede universitaria richiesta da ciascun candidato ed è obbligatoria, ad eccezione dei casi di esonero previsti.
A seguito delle prove di ammissione ai corsi a numero programmato a livello nazionale, la formulazione della graduatoria entro il numero dei posti disponibili nel contingente riservato, ha luogo secondo quanto dettato dal decreto ministeriale che regola i contenuti e le modalità di accesso ai corsi stessi.
Nelle prove di accesso ai corsi a numero programmato locale o in altre eventuali prove disposte dalle Università, sulla base degli esiti delle stesse e/o della valutazione dei certificati di competenza in lingua italiana, ciascun Ateneo elabora ed espone una specifica graduatoria comprendente i vincitori dei posti disponibili nel contingente riservato, entro quindici giorni dallo svolgimento delle prove di ammissione.
Sono, inoltre, pubblicate anche le graduatorie dei candidati che hanno superato la selezione eventualmente operata dalle Università, in rapporto ai corsi non programmati.
La determinazione dei posti residui dei corsi di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria e Protesi dentaria nonché la conseguente riassegnazione dei candidati idonei ha luogo secondo quanto previsto dal decreto ministeriale che regola i contenuti e le modalità di accesso ai corsi stessi.
Ogni sede universitaria fornisce, secondo i tempi e le modalità stabiliti dal MIUR, i dati relativi al numero dei posti rimasti eventualmente disponibili per tutti gli altri corsi universitari, rispetto al contingente originariamente definito.
Ogni Università provvede alla pubblicizzazione dei medesimi posti, al fine di permettere a coloro che non si siano classificati in graduatoria in posizione utile rispetto ai posti disponibili, di presentare domanda di:
Ogni Ateneo stabilisce autonomamente i criteri per l'accoglimento delle domande (comprese eventuali altre prove attitudinali) e provvede ad acquisire la documentazione relativa ai candidati ammessi, richiedendola all'Ateneo che ha trasmesso le domande stesse.
Le comunicazioni relative all'assegnazione degli studenti ad altra sede e/o ad altro corso universitario e alla trasmissione dei relativi documenti, devono essere indirizzate per conoscenza alle Rappresentanze italiane nonché alle Questure interessate, con l'indicazione della cittadinanza di ciascun candidato.
Se in fase di immatricolazione lo studente straniero non risulta in possesso del prescritto titolo di soggiorno, l'iscrizione al richiesto corso di laurea è effettuata con riserva fino al mese di giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. In dette circostanze, su richiesta del competente Ateneo, la Questura invierà una comunicazione in ordine all'effettivo rilascio del permesso di soggiorno, ovvero all'eventuale adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza entro e non oltre lo stesso mese di giugno.
La documentazione dei candidati definitivamente esclusi può essere restituita dagli Atenei agli interessati, direttamente o, su loro richiesta, a mezzo posta, informandone la Rappresentanza italiana competente nel Paese di provenienza.
Per la notifica degli esiti finali della procedura di iscrizione - che non deve essere trasmessa ai Ministeri degli Affari Esteri, dell'Interno e dell'Istruzione - gli Atenei:
Per qualsiasi comunicazione riguardante i candidati stranieri non comunitari residenti all’estero gli Atenei si rivolgeranno direttamente alle Rappresentanze diplomatico - consolari italiane competenti, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri (www.esteri.it > Rappresentanze diplomatiche > Ambasciate e Consolati).