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Le Università

  1. Elenco dei posti disponibili
  2. Ricezione degli elenchi con l'indicazione delle richieste di preiscrizione
  3. Contatti preliminari con gli Atenei in vista della prescrizione ai corsi di laurea specialistica non a ciclo unico
  4. Notifica alle Rappresentanze dei candidati ammessi alle prove
  5. Prove di ammissione
  6. Esiti delle prove di ammissione e formazione delle graduatorie
  7. Posti rimasti disponibili nell'ambito dei singoli contingenti
  8. Iscrizione degli studenti privi del titolo di soggiorno
  9. Restituzione dei documenti
  10. Notifica degli esiti finali della procedura di iscrizione

1. Elenco dei posti disponibili

Ciascuna Università pubblicizza l'elenco dei posti riservati per ogni singolo corso di laurea agli studenti stranieri, al fine di consentire agli interessati di presentare la domanda di preiscrizione. Nell’elenco deve risultare anche se gli studenti devono o meno provvedere alla traduzione della documentazione da allagare alla domanda – ad eccezione del titolo di studio da tradurre obbligatoriamente.

2. Ricezione degli elenchi con l'indicazione delle richieste di preiscrizione

Le Università ricevono dalle Rappresentanze per posta elettronica il foglio excel contenente i nominativi dei candidati non comunitari residenti all'estero e le relative notizie necessarie per la preiscrizione di cui all'allegato 3).

3. Contatti preliminari con gli Atenei in vista della prescrizione ai corsi di laurea specialistica non a ciclo unico

Nel caso di richiesta di prescrizione ai corsi di laurea specialistica non a ciclo unico, per il quale è previsto che gli studenti possono, attraverso mezzi informatici o di comunicazione, contattare l’Ateneo prescelto per segnalare a quale corso di laurea intenderebbero iscriversi, le Università valutano la documentazione di studio acquisita informalmente, in modo da effettuare una preventiva valutazione delle singole candidature. L’Università potrà in tale modo comunicare agli interessati la possibile ammissione all’immatricolazione con eventuali obblighi formativi da recuperare, ovvero l’ammissione alle eventuali prove attitudinali ove definite dall’Ateneo o consigliare l’iscrizione ad altro corso di studio ritenuto idoneo.
La effettiva prescrizione al corso avviene comunque solo ed esclusivamente secondo le previste procedure da parte delle Rappresentanze diplomatico-consolari. I contatti preliminari diretti tra lo studente e l'Ateneo prescelto e le eventuali comunicazioni di accettazione che ne derivino non sono sostitutivi delle predette procedure.
La circostanza dovrà essere evidenziata nel sito web dell'Ateneo, nel caso di procedura di iscrizione on-line.

4. Notifica alle Rappresentanze dei candidati ammessi alle prove

Le Università restituiscono alle Rappresentanze per posta elettronica, ove possibile certificata, il foglio excel contenente l'elenco dei candidati, nel quale:

Le Università provvedono inoltre a:

5. Prove di ammissione

Le Università ammettono alle prove i candidati, "con riserva" e forniscono loro istruzioni su modalità e tempistica per la consegna della domanda di preiscrizione autenticata della firma e della fotografia nonché dei documenti di studio, muniti dei prescritti atti e già restituiti agli studenti dalle Rappresentanze.

Entro e non oltre il quindicesimo giorno dall'effettuazione delle prove di ammissione, le Università ricevono, via mail, le comunicazioni relative ai titoli di studio che per limiti di tempo non siano stati ancora restituiti ai candidati, con l'indicazione della votazione ottenuta e/o le informazioni riferite a coloro che siano risultati idonei negli speciali esami di idoneità accademica previsti per l'accesso alle Università locali, precisando i voti ottenuti per l'eventuale autonoma valutazione da parte delle stesse Università anche di tale elemento ai fini della determinazione del punteggio complessivo per la formazione delle graduatorie. Laddove non sia previsto un voto finale la Rappresentanza ne darà specifica precisazione, per evitare che in alcune sedi universitarie venga assegnato d'ufficio il voto minimo.
Le Università acquisiscono dagli studenti, a seguito della restituzione agli stessi da parte della Rappresentanza, la relativa documentazione in originale a partire dal 30 settembre.
La prova di conoscenza della lingua italiana si svolge presso la sede universitaria richiesta da ciascun candidato ed è obbligatoria, ad eccezione dei casi di esonero previsti.

6. Esiti delle prove di ammissione e formazione delle graduatorie

Entro quindici giorni dallo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato, sia a livello nazionale, sia a livello di Università, secondo quanto previsto dalla legge 2 agosto 1999, n. 264, art. 4, c. 1, sulla base degli esiti delle stesse e/o dell'eventuale valutazione dei certificati di competenza in lingua italiana, ciascuna Università elabora ed espone due distinte graduatorie (per ogni corso universitario) dei candidati che abbiano superato le prove, una delle quali comprendente i vincitori dei posti disponibili nel contingente riservato.
Nei casi in cui sia prevista la valutazione anche del titolo finale di Scuola Secondaria, la traduzione in centesimi del voto o del giudizio del titolo di studio estero, sarà effettuata dall'Università nei seguenti modi:

Sono, inoltre, pubblicate anche le graduatorie dei candidati che hanno superato la selezione eventualmente operata dalle Università, in rapporto ai corsi non programmati.

7. Posti rimasti disponibili nell'ambito dei singoli contingenti

Ogni sede universitaria fornisce, secondo i tempi e le modalità stabiliti dal MIUR, i dati relativi al numero dei posti rimasti eventualmente disponibili per ogni corso universitario, rispetto al contingente originariamente definito.
Ogni Università provvede alla pubblicizzazione dei medesimi posti, al fine di permettere a coloro che non si siano classificati in graduatoria in posizione utile rispetto ai posti disponibili, di presentare domanda di:

Ogni Ateneo stabilisce autonomamente i criteri per l'accoglimento delle domande (comprese eventuali altre prove attitudinali) e provvede ad acquisire la documentazione relativa ai candidati ammessi, richiedendola all'Ateneo che ha trasmesso le domande stesse.

Le comunicazioni relative all'assegnazione degli studenti ad altra sede e/o ad altro corso universitario e alla trasmissione dei relativi documenti, devono essere indirizzate per conoscenza alle Rappresentanze italiane nonché alle Questure interessate, con l'indicazione della cittadinanza di ciascun candidato.

8. Iscrizione degli studenti privi del titolo di soggiorno

Se in fase di immatricolazione lo studente straniero non risulta in possesso del prescritto titolo di soggiorno, l'iscrizione al richiesto corso di laurea è effettuata con riserva fino al mese di giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. In dette circostanze, su richiesta del competente Ateneo, la Questura invierà una comunicazione in ordine all'effettivo rilascio del permesso di soggiorno, ovvero all'eventuale adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza entro e non oltre lo stesso mese di giugno.

9. Restituzione dei documenti

La documentazione dei candidati definitivamente esclusi può essere restituita dagli Atenei agli interessati, direttamente o, su loro richiesta, a mezzo posta, informandone la Rappresentanza italiana competente nel Paese di provenienza.

10. Notifica degli esiti finali della procedura di iscrizione

Per la notifica degli esiti finali della procedura di iscrizione, gli Atenei:

Per qualsiasi comunicazione riguardante i candidati stranieri non comunitari residenti all’estero gli Atenei si rivolgeranno direttamente alle Rappresentanze diplomatico - consolari italiane competenti, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri (www.esteri.it > Rappresentanze diplomatiche > Ambasciate e Consolati).