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Study in Italy
Italian higher education for international students


Settore universitario
Istituzioni: definizioni e caratteristiche

Università statali

Le università statali sono enti pubblici dotati di autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e amministrativa, nell'ambito dei principi stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato italiano. Grazie all’autonomia universitaria ogni ateneo redige i propri Statuti e Regolamenti emanandoli con decreto del Rettore. Allo stato attuale di implementazione della cosiddetta “riforma di Bologna” tutte le università hanno redatto e adottato i propri Statuti di autonomia i quali definiscono gli organi preposti al governo e alla gestione del singolo Ateneo, le sue strutture didattiche e di ricerca.
I principali organismi di governo dell'Università sono il Rettore, il Senato Accademico, e il Consiglio di Amministrazione.
- Il Rettore presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, vigila sulla gestione generale di tutte le strutture e i servizi dell'Ateneo, impartendo le opportune direttive per il buon andamento delle attività; è responsabile in materia disciplinare; stipula convenzioni con soggetti esterni ed pianifica tutte le attività del personale docente e ricercatore. Il Rettore, eletto fra i professori di ruolo, è il rappresentate legale dell’università.
- Il Senato Accademico è organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo e approva i regolamenti universitari. Il Senato è composto dal Rettore, dai Presidi delle facoltà e da altri rappresentanti della comunità accademica, tutti eletti in conformità alle norme definite nello Statuto di ciascun Ateneo.
- Il Consiglio di Amministrazione è competente in merito alla programmazione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo, e in particolare ne approva il bilancio; è anche responsabile della gestione del personale. E’ composto dal Rettore, dal Direttore Amministrativo e da altri rappresentati, sia appartenenti alla comunità accademica che del contesto imprenditoriale esterno, tutti eletti in conformità alle norme stabilite dallo Statuto.
Le Università perseguono i propri obbiettivi istituzionali di insegnamento e ricerca attraverso alcune strutture specifiche: facoltà, corsi di studio, dipartimenti, istituti e centri di servizio.
- Attraverso le facoltà le università coordinano le attività di insegnamento e apprendimento nelle varie aree disciplinari. Le Facoltà definiscono i diversi corsi di studio disciplinari e organizzano al loro interno l’articolazione dei corsi disciplinari; approvano i carichi didattici dei Professori e dei Ricercatori nei vari corsi di studio al fine di assicurare il corretto funzionamento dei corsi stessi, nel rispetto della libertà di insegnamento. Gli organi di governo della Facoltà sono il Consiglio di Facoltà e il Preside.
- I Dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca delle università nel rispetto dell’autonomia di ogni singolo docente. Ogni Dipartimento comprende uno o più settori di ricerca omogenei per finalità o metodi, e organizza e coordina le attività delle relative strutture. Il Dipartimento è responsabile dell’organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca relativamente alle discipline ed ai raggruppamenti disciplinari afferenti al Dipartimento stesso; inoltre svolge attività di consulenza e ricerca per organizzazioni esterne all’università, sulla base di accordi e contratti specifici. Le attività del dipartimento sono coordinate dal Consiglio di Dipartimento e dal Direttore.
- Gli Istituti svolgono un ruolo di di insegnamento e ricerca ciascuno in un settore scientifico omogeneo. Sono governati dal Consiglio d'Istituto e dal Direttore.
- I Centri di servizio sono istituiti dalle università o dalle singole facoltà per fornire servizi di interesse generale.
Per conseguire obiettivi didattici o di ricerca comuni, un’università può istituire centri interuniversitari o consorzi insieme ad altri atenei o a organizzazioni pubbliche e private. Si possono creare anche centri di ricerca e centri di servizi interdipartimentali; i primi svolgono attività di ricerca in settori di particolare rilevanza, i secondi gestiscono e utilizzano apparati tecnico-scientifici e servizi di particolare complessità, di uso comune a più strutture didattiche e di ricerca del singolo Ateneo.
Fatto salvo il principio dell’unità della funzione didattica, il personale docente delle università si articola in due diverse categorie che godono delle medesime garanzie di libertà di insegnamento e ricerca:
a) professori ordinari (o di prima fascia)
b) professori associati (o di seconda fascia)
Fanno parte del personale docente anche i seguenti profili professionali:
c) ricercatori
d) assistenti (una categoria ad esaurimento), e poche altre categorie simili
e) i professori a contratto
Si accede ai singoli ruoli attraverso concorsi, le cui modalità di espletamento posso parzialmente differire a seconda delle categorie.
Infine svolgono attività di ricerca presso le strutture universitarie i titolari di assegni di ricerca e gli assegnatari di borse post-dottorato; anche i borsisti iscritti ai corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione, mentre frequentano seminari e/o corsi disciplinari, svolgono attività di ricerca.

Università non statali, legalmente riconosciute

Le università non statali possono essere riconosciute con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca. Il riconoscimento legale avviene dopo un processo di valutazione degli Statuti, del modello organizzativo, bilancio, strutture didattiche e di ricerca, ecc., ed implica l’adozione da parte delle università non statali della legislazione universitaria nazionale vigente.
Dal momento che le università non statali legalmente riconosciute aderiscono agli stessi principi e criteri in vigore per le università statali, i loro titoli hanno lo stesso valore legale. Pertanto le differenze tra università statali e non statali legalmente riconosciute riguardano essenzialmente il finanziamento e le modalità di governo.

Politecnici

Nel sistema italiano si definiscono Politecnici quelle università che concentrano le proprie attività didattiche e di ricerca esclusivamente nelle due Facoltà di ingegneria e architettura. I Politecnici adottano lo stesso modello istituzionale delle università statali.

Università per Stranieri

Le università per stranieri sono università statali specializzate nell’insegnamento e nella ricerca per lo sviluppo e la diffusione della lingua, letteratura e cultura italiane.

Scuole e Istituti Superiori a ordinamento speciale

Le Scuole o Istituti Superiori a ordinamento speciale sono istituzioni universitarie specializzate in attività di ricerca. Offrono principalmente, anche se non esclusivamente, corsi di terzo ciclo che si concludono con il rilascio di titoli equipollenti per legge al Dottorato di Ricerca.

Università telematiche

Si tratta di università non statali che hanno l’obiettivo di offrire ad ogni utente la possibilità di acquisire formazione ad alto livello, senza vincoli di spazio e di tempo; erogano pertanto formazione a distanza utilizzando i diversi mezzi di comunicazione attualmente disponibili (web, tv satellitare, tv digitale terrestre, ecc.), in rapporto alle esigenze degli studenti.
Le università telematiche legalmente riconosciute dalla competente autorità statale offrono corsi di studio e titoli regolarmente accreditati, e pertanto con lo stesso valore legale degli stessi corsi e titoli delle università statali di tipo tradizionale.