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Rappresentanze diplomatiche italiane

Con l’espressione “Rappresentanze diplomatiche italiane” si indicano le Ambasciate, i Consolati, le Rappresentanze Permanenti presso le Organizzazioni Internazionali, gli Istituti Italiani di Cultura, gli Uffici degli Addetti Scientifici che il Ministero italiano degli Affari Esteri ha stabilito ufficialmente sui territori dei singoli Paesi stranieri.

In tema di titoli di studio, la Rappresentanza diplomatica abilitata al perfezionamento documenti è di norma l’Ambasciata, o il Consolato italiano competente per territorio rispetto alla sede dell’istituzione che ha rilasciato un dato titolo; tuttavia nel definire la competenza delle rappresentanze italiane si tiene conto anche del sistema educativo a cui la singola istituzione e il titolo in questione appartengono.

Pertanto, per esempio:

  1. Se il tuo titolo è stato rilasciato da un’istituzione spagnola con sede in Spagna, la Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio è il Consolato italiano in Spagna nella città dove ha sede l’istituzione spagnola (o quello più vicino a tale città).
  2. Se invece sei in possesso di un titolo britannico rilasciato in Svizzera o in Kenia da un’istituzione appartenente al sistema educativo britannico, la Rappresentanza diplomatica italiana competente è il Consolato Generale d’Italia a Londra (vale a dire quello nel Paese terzo al cui sistema educativo appartengono titolo e istituzione, e non quello più vicino all sede dell’istituzione, in Svizzera o in Kenia).

Gli indirizzi postali delle Ambasciate e Consolati italiani all’estero, completi dei riferimenti di posta elettronica e dei siti internet, sono disponibili in rete alla pagina Ambasciate e Consolati

RICORDA

  • Le competenti Ambasciate/Consolati italiani, su richiesta dei possessori di titoli di studio stranieri (o di persone da loro delegate), compiono sui titoli e i relativi documenti delle operazioni comunemente indicate con l’espressione perfezionamento documenti.
  • Secondo le più recenti disposizioni (Nota Interministeriale 2007), soltanto Ambasciate e Consolati sono autorizzati a rilasciare la cosiddetta Dichiarazione di valore in loco (DV); non si deve dunque chiedere la DV agli Istituti Italiani di Cultura (IIC), in quanto tale responsabilità non può essere loro delegata.