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Study in Italy
Italian higher education for international students
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Permesso di soggiorno (cittadini non-EU residenti all’estero)

Prima emissione

Entro 8 giorni dal loro ingresso in Italia, tutti i cittadini non-UE devono presentare domanda di permesso di soggiorno per motivi di studio.

I permessi di soggiorno sono emessi dalle competenti Stazioni di Polizia (Questura - Ufficio Stranieri) nelle città italiane in cui i singoli interessati decidono di stabilirsi, ma secondo le più recenti disposizioni le relative richieste si presentano ora agli Uffici postali appositamente abilitati.

Se vuoi, per scrivere correttamente la domanda di permesso di soggiorno puoi ricorrere all’assistenza gratuita e qualificata dei Patronati e dei Comuni che hanno attivato un tale servizio.

Una volta redatta la domanda, la presenterai presso uno degli Uffici postali abilitati, utilizzando l’apposito kit messo a disposizione presso gli Uffici stessi.

All’atto di presentazione della domanda sarai identificato; poi dovrai pagare Euro 27,50 per il successivo rilascio in formato elettronico del documento di soggiorno (il versamento è effettuato per mezzo di apposito bollettino di conto corrente postale), e Euro 30,00 per il costo del servizio (somma da versare all’operatore dell’Ufficio postale).
Il singolo Ufficio postale rilascia la ricevuta di presentazione della domanda di permesso di soggiorno (essa equivale alla ricevuta di presentazione della medesima domanda che in precedenza era rilasciata dalla Questura), e riporta elementi di sicurezza.

Successivamente sarai convocato in Questura attraverso SMS e lettera raccomandata per essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e per il rilascio del permesso di soggiorno in formato elettronico.

Per informazioni dettagliate su questa nuova procedura puoi:

  • entrare nel sito Portale Immigrazione; vi si trovano informazioni di carattere generale sulle procedure, gli indirizzi dei Comuni e dei Patronati abilitati a dare assistenza nella stesura della domanda di permesso di soggiorno, gli indirizzi degli Uffici postali abilitati ad accettare le domande stesse, informazioni sullo stato di avanzamento della propria pratica entrando in un’area riservata (bisogna inserire “userid” e “password” riportati sulla propria ricevuta;
  • chiamare il numero verde gratuito 800.309.309 che fornisce informazioni generali e gli indirizzi dei Comuni e dei Patronati attraverso l’invio di SMS;
  • chiamare il numero verde 803.160 che fornisce gli indirizzi degli Uffici postali abilitati.

Per ottenere il permesso di soggiorno sei tenuto comunque a dimostrare di:

  • possedere mezzi economici sufficienti a vivere e studiare in Italia (vai a Mezzi di sostentamento);
  • essere in possesso di documento che gli garantisca il diritto all’assistenza medica in Italia (vai a Assicurazione sanitaria).

Rinnovo

Dopo l’iscrizione presso l’istituzione di istruzione superiore (IS) prescelta, tutti gli studenti non-UE provenienti dall’estero devono rivolgersi alla Questura e chiedere il rinnovo dei loro permessi di soggiorno per l’intero anno; la richiesta va presentata almeno 30 giorni prima della scadenza dei permessi stessi.

In tale circostanza, ogni studente deve dimostrare di poter disporre delle risorse finanziarie necessarie al proprio mantenimento, di essere in possesso di un certificato di iscrizione emesso da un’ istituzione italiana di IS, e di soddisfare tutti gli altri requisiti indispensabili per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

I visti di studio e i permessi di soggiorno sono rinnovati solo se gli studenti interessati dimostrano di aver superato almeno 1 esame nel 1° anno del proprio corso di studi, e almeno 2 esami negli anni seguenti in modo da accumulare il numero di crediti fissato come minimo indispensabile dalle istituzioni.

Il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche a uno studente che abbia superato un solo esame, ma a condizione che sia in grado di documentare gravi motivi di salute o altre cause di forza maggiore; anche in tale situazione rimane però invariato il numero complessivo di possibili rinnovi.
I permessi di soggiorno infatti non possono essere emessi per più di 3 anni oltre la durata legale dei singoli corsi di studio (Art. 46, comma 4, del DPR n° 394 del 31 agosto 1999).