Le presenti procedure sono subordinate alle attuali e future disposizioni emergenziali del Governo italiano e dell'Unione europea in materia di prevenzione e contenimento dell'epidemia del virus COVID 19.
In linea di principio le domande di visto dovranno essere presentate presso le competenti Rappresentanze diplomatico-consolari entro il 30 novembre 2023, onde consentire lo svolgimento delle procedure di rilascio del visto secondo i termini di legge ed il successivo pagamento delle tasse universitarie per finalizzare le procedure di immatricolazione degli studenti internazionali, fatta salva differente futura indicazione del Ministero dell'Università e della Ricerca concordata con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. In caso di proroga dei termini, le Istituzioni della formazione superiore potranno continuare le proprie procedure di reclutamento degli studenti internazionali e la relativa valutazione dell'idoneità dei titoli esteri da essi posseduti, così come le Rappresentanze diplomatico-consolari potranno procedere con la trattazione delle domande di visto fino ad esaurimento delle domande di pre-iscrizione, purché pervenute entro le date previste dalla presente circolare e dai successivi aggiornamenti.
Inoltre, con riferimento al termine del 30 novembre 2023, le Istituzioni della formazione superiore potranno, sulla base della propria autonomia e in riferimento ai singoli corsi di studio presenti all'interno della propria offerta formativa, indicare sui propri portali una data precedente a quella indicata per ogni singolo corso, sulla base delle esigenze specifiche collegate all'inizio delle attività didattiche. La domanda di preiscrizione per il rilascio del visto per i candidati ai corsi di studio presso le Istituzioni della formazione superiore italiane dovrà essere presentata utilizzando il portale UNIVERSITALY, secondo le indicazioni già pervenute presso tutte le Istituzioni italiane.
Si rammenta inoltre che Uni-Italia promuove la frequenza di corsi di livello universitario o post-universitario in Italia e, nell'ambito di tali obiettivi, offre anche orientamento e assistenza agli studenti stranieri attraverso i propri centri all'estero e coadiuva il MUR nella gestione del portale UNIVERSITALY. Inoltre, Uni-Italia informa e assiste all'occorrenza le istituzioni di formazione superiore sul corretto utilizzo del suddetto portale. Facilita e supporta le istituzioni della formazione superiore nella collaborazione di livello universitario per incentivare la mobilità studentesca e gli scambi accademico-culturali tra l'Italia e i Paesi stranieri.1
In merito alla valutazione dei titoli scolastici esteri idonei per l'accesso in Italia a corsi di primo ciclo (diplomi di scuola media superiore), si rammenta che, a causa dell'emergenza COVID-19, molti Paesi esteri hanno adottato nell'ultimo biennio misure di carattere eccezionale al fine di garantire il completamento dei cicli scolastici ed il rilascio delle relative qualifiche finali. Si invitano pertanto le istituzioni italiane della formazione superiore ad applicare anche per i suddetti casi i criteri stabiliti dalla Convenzione di Lisbona, avvalendosi delle indicazioni prodotte dal CIMEA2, ovvero il riconoscimento dei medesimi diritti accademici che un determinato titolo scolastico finale conferisce ufficialmente nel sistema estero di riferimento, a meno che non sussistano comprovate differenze sostanziali, anche in riferimento alla durata della scolarità complessiva pre-universitaria richiesta in Italia, che si rammenta essere almeno di dodici anni.
In riferimento all'abolizione del divieto di doppia iscrizione ai corsi di studio della formazione superiore per effetto della Legge 12 aprile 2022, n. 33 e successive indicazioni riportate nel Decreto MUR n. 930 del 29 luglio 2022 e Decreto MUR n. 933 del 02/08/2022, si sottolinea che tale norma non produce alcun effetto in riferimento alle presenti Procedure, le quali rimangono invariate in riferimento alla richiesta di visto e di relativo permesso di soggiorno riferiti ad un singolo corso. La fattispecie di "doppia iscrizione" ha effetto nel solo caso di effettiva immatricolazione ad un corso principale, avendo lo studente immatricolato la facoltà di richiedere successivamente l'immatricolazione ad altro corso: all'atto della richiesta del visto e del successivo permesso di soggiorno tale fattispecie non è contemplata, essendo l'iscrizione ad un corso di studio non ancora perfezionata.