Legislazione sull'immigrazione (cittadini non-UE)
Secondo le attuali disposizioni legislative in materia di immigrazione e soggiorno in Italia dei cittadini stranieri, alle seguenti categorie di cittadini non-UE è garantito l’accesso ai corsi di studio di istruzione superiore alle stesse condizioni in vigore per gli studenti italiani (Legge n° 189 del 31 luglio 2002, art. 26 e modifiche successive del 2007):
- titolari di titolo di soggiorno;
- titolari di permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, o per asilo politico, asilo umanitario, o per motivi religiosi
- cittadini non-UE regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno e in possesso di titolo di studio secondario superiore conseguito in Italia;
- cittadini non-UE, ovunque residenti, in possesso dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero;
- cittadini non-UE, ovunque residenti, in possesso dei diplomi secondari finali delle scuole straniere o internazionali che, funzionanti in Italia o all'estero, sono oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei rispettivi titoli di studio (vai ai punti 6-11 della sezione Titoli specifici); naturalmente occorre che tali cittadini, se residenti all'estero, soddisfino le condizioni generali indispensabili per ottenere il visto di ingresso per studio.