Traduzioni legali
Le traduzioni da una lingua straniera all’italiano si definiscono “legali” o “ufficiali” quando:
- sono effettuate dai traduttori giurati (cioè quei professionisti che prestano giuramento in tribunale di aver rispettato fedelmente il testo originale); tali traduzioni, comunemente dette “traduzioni giurate”, hanno un costo professionale che generalmente varia a seconda delle lingue e della difficoltà del testo da tradurre; in Italia elenchi con i nomi di traduttori giurati sono disponibili presso i tribunali civili; altra fonte informativa sono le Pagine Gialle alla voce “traduzioni”, là dove è specificato “traduzioni giurate”;
- sono fatte da terzi (cioè da traduttori non professionisti) e successivamente confermate/ legalizzate (cioè dichiarate conformi al testo originale) dalla competente Rappresentanza italiana all'estero.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alle Rappresentanze diplomatiche italiane. Gli indirizzi delle Ambasciate e dei Consolati italiani all’estero sono disponibili in rete nel sito del Ministero degli Affari Esteri alla pagina Rappresentanze Diplomatiche (l’elenco è predisposto secondo l’ordine alfabetico del nome dei singoli Paesi).